Pubblicato in GU del 28.11.2020 n. 296 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28.11.2020 n.156 che disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l’attribuzione del rimborso in denaro c.d. Cashback, a favore dei soggetti che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici (carta di credito o il bancomat).

Rimborso cashback nel periodo sperimentale

Ricordiamo che nel periodo sperimentale, il cui avvio sarà l’8 dicembre :

  • potranno accedere al rimborso esclusivamente gli aderenti consumatori che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
  • Il rimborso sarà pari al 10% dell’importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione, quelle di importo superiore a 150,00 euro concorreranno fino all’importo di 150,00 euro.
  • La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro.
  • Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.

Rimborso cashback a regime

Ai soggetti aderenti che effettueranno pagamenti con la carta di credito o bancomat verrà attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con i suddetti strumenti di pagamento elettronici.

La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:

  • 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
  • 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
  • 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Per ciascuno dei periodi, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, l’importo del rimborso sarà pari:

  • al 10 per cento dell’importo di ogni transazione tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all’importo di 150 euro.

Anche qui la quantificazione del rimborso viene determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo.

I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento.

Fondamentale per accedere ai rimborsi è la registrazione sull’app Io e aver associato uno più strumenti di pagamento, anche virtuali, alternativi al contante.