Smart working come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione, sospensione dei concorsi per 60 giorni, differimenti dei termini amministrativi e proroga della validità dei documenti: sono diverse le misure di interesse per le pubbliche amministrazioni nel decreto “Cura Italia”, corposa risposta economica all’emergenza Covid-19.

Il decreto legge n.18 del 2020, appena varato, conferma la centralità del lavoro agile. L’obiettivo è quello di potenziare ai massimi livelli possibili l’utilizzo di questa forma organizzativa, limitando la presenza negli uffici pubblici alle sole attività “indifferibili” che non possono essere svolte da remoto. Anche con questo provvedimento, il Governo mira a creare le condizioni perché la PA continui ad erogare servizi senza compromettere la lotta al virus.

In relazione ai concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego, viene prevista la sospensione del loro svolgimento per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo decreto (ieri, 17 marzo 2020). Sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati viene effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Restano valide le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si instaurano e si svolgono in via telematica, ivi incluse le procedure relative alle progressioni tra le aree riservate al personale di ruolo.

Il decreto inoltre prevede:

  • la possibilità per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le giunte comunali di collegarsi con videoconferenza per effettuare riunioni di lavoro, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. Le stesse modalità possono essere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, dagli enti e dagli organismi del sistema camerale, dalle associazioni private anche non riconosciute e dalle fondazioni;
  • la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza, fino al 15 aprile 2020; inoltre, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
  • la proroga al 31 agosto della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza; mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.