Il DPCM 2 marzo 2021 fa retromarcia sulle tutele dei lavoratori fragili.

Fa specie riscontrare che mentre una legge dello Stato  ipotizzava una tutela più ampia , un atto gerarchicamente inferiore qual è il DPCM, restringa le ipotesi normative di cui possono avvalersi i "fragili".

Ha avuto solo una parziale soluzione la questione dei “lavoratori fragili”,  per i quali la legge di bilancio 2021 – n.° 178 del 30/12/2020 all’art. 481 prevedeva tutele sanitarie  estese fino al 28 febbraio 2021.  

Trattasi delle tutele a suo tempo stabilite dall’art 26 comma 2 e 2 bis del cd. “Decreto cura Italia”, per le quali i lavoratori fragili erano in attesa di una proroga,  motivata dall’incremento  esponenziale dei contagi in atto, anche a causa delle numerose varianti del virus in circolazione.

Tuttavia il DPCM del 2 marzo 2021 all’art. 6 ha solo parzialmente rinnovato tali tutele, limitandole all’area del cd. “lavoro agile”: con esclusione della previsione normativa più favorevole che equiparava la condizione dei cd. lavoratori fragili al ricovero ospedaliero. (codice INPS V07) al fine di sottrarli al  pericolo di contagio.

E’ evidente che un utilizzo lavorativo in un contesto ove siano continuativamente presenti altre persone può favorire promiscuità e contatti fisici.

Ed è altrettanto evidente che una persona fragile per costituzione fisica necessiti del ventaglio più ampio di protezioni e tutele: un contagio potrebbe essere addirittura fatale.

Occorre intanto che sia chiarito il concetto stesso di “lavoro agile”: infatti è stata usata nel DPCM questa dizione, anzichè la più restrittiva e protettiva collocazione in “smart working”.

“Lavoro agile” è una definizione che può prestarsi ad interpretazioni applicative disparate, potenzialmente persino creare situazioni di prassi organizzative diverse e conflittuali tra loro, in contesti attuativi differenti.

Perché fare retromarcia rispetto a quanto previsto dall’’art. 481 della Legge di Bilancio per tutto il 2021?

Un DPCM in retromarcia ha le sembianze di un post-scriptum di Ponzio Pilato.

Inutile sottolineare che si tratta del venir meno di una condizione di protezione  poichè non tutti i lavoratori fragili possono essere utilizzati secondo la fattispecie del cd. “lavoro agile” se tale fattispecie non viene circostanziata e definita. 

Forse è sfuggita ai decisori del DPCM la gravità della loro condizione, inquadrata in un contesto normativo fortemente restrittivo e caratterizzato da limitazioni, aree a rischio, divieti, obblighi e raccomandazioni.

Al punto che la riduzione delle tutele rispetto a quanto previsto dall’ultima legge che le regolamentava, appare una contraddizione logica rispetto all’aumentata pericolosità del virus, per le varianti e per l’abbassarsi dell’età media dei contagi.

Chiudere tutto e mandare a lavorare i malati di cancro non mi pare concettualmente coerente.

Ma chi sono i lavoratori fragili? Ne abbiamo scritto a lungo ma… repetita iuvant.

Sono i malati di tumore, i chemioterapici, gli affetti da artrite reumatoide, gli immunodepressi, coloro che sono sottoposti a terapie salvavita, i tutelati dalla legge 104/92,  La loro condizione di fragilità non viene certificata da un medico di famiglia compiacente ma dalle autorità sanitarie della AST o dal cd. “medico competente” nominato dal datore di lavoro al fine di verificare in modo rigoroso e attendibile la tipologia della condizione di inidoneità al servizio normalmente svolto.

Inoltre l’inidoneità è spesso legata al dichiarato periodo di emergenza: c’è un nesso logico fin troppo evidente che lega le due condizioni: la fragilità e l’emergenza (divieti di spostamenti, di uscite, chiusura di esercizi commerciali, di attività pubbliche e sociali ecc.) .

L’emergenza è determinata dunque dalla facilità incrementale del contagio.

Mentre l’art. 481 della legge di Bilancio 2021 n.° 178 del 30/12/2020 prevedeva entrambe le possibilità (lavoro agile e – a seconda della certificazione di inidoneità al servizio- il collocamento in congedo d’ufficio senza far ricorso al  periodo di malattia contrattuale (il cd. “periodo di comporto”) , il DPCM del 2 marzo u.s.  non solo limita l’utilizzo al “lavoro agile” dei lavoratori fragili certificati inidonei ma demanda la definizione della modalità di utilizzo e della pratica attuazione del concetto stesso di lavoro agile  ai singoli dirigenti degli uffici ove il dipendente presta servizio. Si corre il concreto rischio di decisioni diverse da ufficio a ufficio e quindi una possibile, anche se non voluta, oggettiva  disparità di trattamento.

Fa specie riscontrare che mentre una legge dello Stato  ipotizzava una tutela più ampia , un atto gerarchicamente inferiore qual è il DPCM, restringa le ipotesi normative di cui possono avvalersi i “fragili”.

E ciò affidando i criteri del loro utilizzo alla discrezionalità dei singoli dirigenti i quali sono loro stessi, in questa situazione, privati di una normativa unica, legislativa e a carattere nazionale che li tuteli ope legis. 

Ed esposti quindi a possibili contenziosi, nonostante la loro volontà di ben operare.

La situazione che si viene a creare introducendo una discontinuità con la normativa precedente, l’ultima temporalmente in vigore, fino al 28/02 u.s ,  che tutti si aspettavano fosse rinnovata nella sua interezza (ed esattamente il già citato art. 481 della legge 178/2020) merita un sollecito ripensamento in sede legislativa e intanto di decreto legge governativo.