La legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 dispone, a causa dell’emergenza pandemica, la proroga della scadenza di tutti i documenti d’identità, compresa la patente di guida, ex DPR n.445 del 28 dicembre 2000. Proroga valida, tuttavia, soltanto per la circolazione in Italia. Da notare però che sul territorio europeo, Italia esclusa, non saranno ammesse proroghe dopo il 31 agosto 2020.

Venendo al merito della norma, ecco le nuove scadenze in vigore:

*patenti scadute o in scadenza durante l’arco temporale 31 gennaio 2020-31 maggio 2020, sono da considerarsi valide fino al 31 dicembre 2020;

*patenti scadute o in scadenza durante l’arco temporale 1 giugno 2020-31 agosto 2020, sono da considerarsi valide per sette mesi oltre la scadenza indicata sulla patente;

*patenti scadute o in scadenza durante l’arco temporale 1 settembre-31 dicembre 2020, sono da considerarsi valide fino al 31 dicembre 2020.

Di conseguenza, l’art. 2 della Circolare Ministero dell’Interno Prot. 300-A-3977-20-115-29 dell’8 maggio 2020 viene abrogato.