Si può controllare il Green Pass? I buoni motivi per rispondere affermativamente. Non bisogna fare confusione.

 

Un ragionamento in punta di diritto. L’autore non parla di “giustizia” (se sia giusto o no fare questo o quello) ma soltanto di normativa. Dichiara, insomma, che in questa sede non fa filosofia.

 

 

Danilo Campanella

 

In questi giorni, in molti mi domandano se sia giusto vaccinarsi, chiedere il Green Pass, farsi leggere la temperatura dagli sconosciuti, oppure rifiutarsi di eseguire tutto questo. Sono spesso semplici lavoratori che, demandati da istituti pubblici o privati e, questi ultimi, demandati da chi sta più in alto, sono preoccupati sulla legittimità o meno di queste dinamiche. Sono anche spaventati, e stanchi, di tutti coloro che, su minaccia di “ritorsioni” (la denuncio, etc.), non si prestano alle procedure previste.

 

Ci tengo a precisare, per il lettore, che nelle righe a seguire non parlerò di “giustizia” (se sia giusto o no fare questo o quello) ma soltanto di normativa. In questa sede, non farò filosofia.

 

Il Green Pass è legge? Si: il Decreto Legge 105/2021 sul green pass è immediatamente efficace e vincolante. Il Green Pass è incostituzionale? No: il Green Pass non è incostituzionale, perché non viola nessuno degli articoli della nostra Costituzione Repubblicana. In genere i “No-Vax” (chiedo scusa per aver utilizzato questo appellativo ma così ci capiamo subito) citano gli articoli 16 e 32. Andiamo con ordine. L’articolo 16 riconosce la libertà di movimento a tutti – questo è vero – fatto salvo che una legge disponga limiti, per motivi di salute. L’articolo 32 invece prevede che una legge possa imporre trattamenti sanitari obbligatori, nell’interesse collettivo. Quindi il Green Pass non è e non può essere incostituzionale.

 

Il Green Pass limita la libertà del singolo? No: è una condizione di accesso ai locali. Si può accedere, sempre, in determinate condizioni. Le condizioni di accesso ai locali o nelle pubbliche strade ci sono sempre stati. Si veda alle limitazioni di accesso nei locali per l’abbigliamento indossato, oppure, l’impossibilità di camminare per le strade di alcuni comuni a torso nudo, etc. Una limitazione, motivata da necessità di salute pubblica, è ancora più motivata. Quindi il Green Pass non limita, di fatto, la libertà del singolo.

 

Il Green Pass “italiano” viola la normativa europea? No: il regolamento UE 953/21 ammette le limitazioni interne, scrivendo: “Gli Stati possono limitare la libera circolazione per motivi di sanità pubblica”. Quindi il Green Pass non viola la normativa europea, che evidentemente aveva già previsto tutto questo.

 

Il Green Pass viola la privacy e tutti i regolamenti sulla privacy? No: il garante, il regolamento dell’Unione Europea sulla privacy, il General Data Protection Regulation (GDPR), non vietano le limitazioni alla privacy, che possono essere disposte dalle autorità per motivi di salute pubblica.

 

Il Green Pass, nel suo controllo sul pubblico, viene demandato anche a soggetti non preposti? No: tutti i soggetti demandati sono preposti. Baristi, vigilantes, camerieri, non trattano i dati delle persone, né li memorizzano. Essi chiedono soltanto la visione del certificato. I titolari di bar e assimilati già devono chiedere il documento di identità, ad esempio, ai minorenni, per controllare che non simulino la maggiore età per acquistare alcolici o sigarette. Sul controllo del documento di identità, ad oggi la posizione prevalente sembra essere quella secondo cui i verificatori non sono obbligati a chiedere il documento di chi mostra il Green Pass, tuttavia, qualora sospettino la manifesta incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione, e il possessore del Green Pass non abbia intenzione di mostrare (come è prevedibile) a loro la carta di identità, come controprova, gli stessi verificatori potranno segnalare il loro dubbio alle forze dell’ordine. Viene da sé quanto quest’ultimo passaggio sia lungo e stressante, ma tant’è.

 

Quindi, chi nell’esercizio delle sue funzioni chiede l’esibizione del Green Pass all’ingresso di un locale o di un luogo pubblico, al chiuso, applica legittimamente una norma che lo prevede come condizione di accesso. Punto.  Il resto sono soltanto opinioni. Legittime, libere, certo, ma pur sempre opinioni. Un’opinione non è una certezza. Cento opinioni non fanno una certezza, proprio quanto cento conigli non fanno un leone. Al massimo, fanno una conigliera.