Chiarire bene i diritti dei lavoratori fragili

Sarebbe auspicabile che entro la fine dell’anno si sappia con esattezza quale sia il trattamento riservato, in maniera puntuale ed organica, a questa categoria debole del mondo del lavoro.

In un articolo (inviato al Ministro per le disabilità Erika Stefani e all’Ufficio disabili di Palazzo Chigi) avevamo recentemente sollecitato la proroga dello stato di emergenza, in considerazione dell’aumento esponenziale dei contagi e dei ricoveri ospedalieri a causa della quarta ondata pandemica e della variante Omicron. 

Da tempo ci battiamo per la tutela dei fragili, in particolare di quei lavoratori che a motivo della loro condizione di salute (immunodepressi, affetti da artrite reumatoide, chemioterapici, invalidi ex legge 104/92) sono stati dichiarati inidonei al lavoro attivo per evitare di essere sovraesposti al rischio di contrarre il Covid. “Stato di emergenza per i fragili significa smart working ed assenza equiparata a ricovero ospedaliero senza computo nel cd. ‘periodo di comporto’ “: queste erano le parole che avevamo usato, per sostenere numerose richieste avanzate da singoli o da associazioni , a cominciare dall’ANMIC. 

Il Presidente Draghi, confutando le dicerie sui calcoli  “quirinalizi”, ha raccolto la richiesta avanzata da chi come noi ci ha messo la faccia, da alcune forze politiche e da una parte dei suoi stessi Ministri.

Con provvedimento di cui si attende la pubblicazione sulla G.U. il Consiglio dei Ministri ha dunque deciso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022: un atto coraggioso e consapevole della delicatezza del momento. Per l’aspetto sopra richiamato, che tanto ci sta a cuore, la bozza di Decreto Legge testualmente recita: “art.9 (Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali) comma 1). È prorogato l’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 marzo 2022”. 

Questa dovrebbe essere – salvo sorprese – la normativa che regolamenterà questa fattispecie, come parte del più ampio corpo dei provvedimenti assunti. Ora, poiché le prime agenzie di stampa hanno dato notizia di una sola delle due tutele da noi richiamate – vale a dire la possibilità di avvalersi del “lavoro agile” più noto come “smart working” –  pare necessario chiarire se anche la seconda (“equiparazione del periodo di malattia al ricovero ospedaliero, fuori dal periodo di comporto”) sia stata o meno rinnovata, essendo in vigore, tra alti e bassi, fino al 31 dicembre 2021.  Vale dunque la pena, per precisione e completezza, di richiamare la fonte normativa che il Decreto in fieri promette di rinnovare: “Decreto legge 17 marzo 2020 n 18 art 26 – comma 2 bis: Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici  e privati  in  possesso   del   riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di  assenza  dal  servizio  è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché  dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le verifiche  di   competenza, nel medesimo certificato” . 

Se il Decreto in via di pubblicazione richiama  – come pare – il testo sopra riportato non sembra esservi dubbio alcuno sul fatto che i lavoratori fragili possano avvalersi di questa facoltà, a loro tutela sotto ogni profilo di considerazione: ci sono situazioni infatti in cui lo “smart working” non è applicabile a certe tipologie lavorative e finora saggiamente la normativa ha previsto in alternativa la facoltà di avvalersi  di quanto sancito dall’art.26 -comma 2 del D.L. 17/3/2020 n. 18 che si va a rinnovare.

Per non saper né leggere né scrivere a noi pare che il rinnovo delle tutele per i lavoratori fragili in via di emanazione e fino al termine dello stato di emergenza appena stabilito (31 marzo 2022) comprenda dunque senza dubbi interpretativi anche quanto sopra riportato e ora in via di proroga. Forse questa fattispecie può apparire un dettaglio tecnico di cui non dare notizia, per enfatizzare il cd. “smart working”: sarebbe secondo noi un limite interpretativo decisamente incompleto, riduttivo e per certi aspetti inspiegabile. Confidiamo dunque che il testo che verrà pubblicato sulla G.U. sia recepito nella sua integralità, a confutare dubbi, timori e ansie.

Almeno entro Natale, senza aspettare Capodanno o la Befana, che si sappia che cosa attende i lavoratori fragili nei primi tre mesi dell’anno nuovo: è un auspicio che rinnoviamo con forza e confidiamo che sia recepito e scritto a chiare lettere.