Uuna sentenza della Corte di giustizia Ue, in relazione alla ricorso di due cittadini stranieri presenti in Italia ha stabilito che: “I cittadini extra Ue in Italia (con permesso unico o soggiornanti di lungo periodo) hanno diritto ad assegni familiari anche per familiari a carico residenti fuori dall’Ue”.

La vicenda che ha portato alla sentenza è partita da cittadino dello Sri Lanka e un cittadino del Pakistan. Entrambi risiedono e lavorano regolarmente in Italia. Entrambi hanno a carico i rispettivi familiari (moglie e figli), anch’essi cittadini dei rispettivi Paesi extra Ue d’origine.

In base alla legge italiana, i due cittadini si erano visti negare gli assegni  per familiari a carico dall’Inps.

Non facendosi scoraggiare i due cittadini si sono allora rivolti alla giustizia, chiedendo il riconoscimento degli assegni familiari anche per i periodi in cui le famiglie non erano presenti con loro nel territorio italiano.

Questo a portato alla sentenza della Corte che ricorda che, in mancanza di armonizzazione a livello di Unione dei regimi di sicurezza sociale, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse.

Tuttavia, ai sensi delle direttive, nell’esercitare tale facoltà, gli Stati membri devono rispettare il principio di parità di trattamento tra cittadini extra Ue soggiornanti di lungo periodo o ammessi nello Stato membro a fini lavorativi, da un lato, e cittadini nazionali, dall’altro, per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali.

Pertanto, è contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono.