Dopo aver richiamato che gli aventi diritto alla proroga delle citate indennità non devono presentare alcuna domanda, in quanto l’INPS provvederà ad erogare il trattamento d’ufficio, con la circolare n. 76, l’Istituto chiarisce anche requisiti e condizioni da rispettare per beneficiare automaticamente del prolungamento di Naspi e DisColl.
I requisiti che danno diritto alla proroga della indennità sono i seguenti:

  • il periodo di fruizione deve terminare tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020;
  • il beneficiario non deve aver avuto accesso ad altri tipi di bonus e contributi previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.

In particolare, la proroga è esclusa nei casi in cui il beneficiario percepisca una delle seguenti misure di sostegno:

  • indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • indennità a favore dei lavoratori domestici e indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui rispettivamente agli artt. 85 e 98 del D.L. n. 34 del 2020.

Infine, l’Istituto fornisce chiarimenti anche in merito alla promozione del lavoro agricolo, precisando che i beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

Per maggiori dettagli, leggi la Circolare INPS.