Articolo pubblicato dalla rivista Treccani a firma di Nicolò Carboni

In queste ore il dibattito pubblico italiano pare dominato dal MES, un acronimo (l’ennesimo, peraltro usato, con un altro significato, anche quando si parlava di concedere alla Cina lo status di economia di mercato) che indica il Meccanismo europeo di stabilità, ovvero quello strumento che ‒ nelle intenzioni dell’Eurogruppo ‒ dovrebbe integrare le funzioni finora svolte dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal Meccanismo europeo di stabilizzazione (EFSM).

Il dibattito pare a tratti surreale se si pensa che il progetto MES nasce come accordo intergovernativo tra il 2011 e il 2012 (otto anni fa!) e che il negoziato sui contenuti tecnici del testo è ormai chiuso da mesi, con i leader chiamati a esprimersi sul Trattato con un semplice assenso o dissenso alla prossima riunione del Consiglio europeo.

Pur essendo uno strumento intergovernativo (come pure, inizialmente, il Fiscal compact), esso viene regolato dalle norme del diritto internazionale consuetudinario ed è totalmente avulso sia dal diritto europeo che da ogni possibile controllo da parte di Parlamento europeo e Commissione. Per superare questo vulnus – molto contestato dalle sinistre e dalla parte più funzionalista della burocrazia europea – la Commissione e il Parlamento hanno proposto di elaborare un regolamento ad hoc, per riportare il MES nel quadro del diritto comunitario. Tuttavia, l’Eurogruppo (con il voto favorevole dell’Italia durante il governo Conte I) ha rigettato questa proposta, preferendo mantenere la situazione attuale e proponendo, contemporaneamente, una riforma complessiva del sistema. Qualora il voto fosse favorevole, a gennaio inizierebbe la procedura di ratifica da parte di tutti i Parlamenti nazionali coinvolti. In ogni caso va sottolineato che al Consiglio di dicembre si voterà solo l’approvazione definitiva e non ci sono più margini per modificare il testo che, ormai, è inteso come consolidato.

Dal punto di vista politico, seppur con una serie di limiti e dubbi, il MES rappresenta (come ricordato da Giampaolo Galli nella sua audizione alla Camera dello scorso 6 novembre) una «oggettiva manifestazione di solidarietà» dei Paesi più solidi dell’eurozona nei confronti di quelli più deboli. Dopotutto la Germania, un improbabile futuro “cliente” del MES, ne è il primo contributore con circa il 27% del capitale versato (l’Italia è terza con il 18%).

Peraltro, nella nuova versione del Trattato non è presente la temibile “ristrutturazione automatica preventiva” del debito pubblico, molto sponsorizzata da Jens Weidmann e dal gruppo della Kerneuropa nordico/tedesca. Col testo attuale lo Stato che chiede l’intervento del MES si sottopone a una serie di verifiche e solo se queste hanno un esito non soddisfacente, subentra la richiesta di ristrutturazione.

Sgombrato il campo dal pericolo meccanicista, però, rimangono una serie di questioni aperte: prima di tutto la ristrutturazione seppur non automatica, dovrà comunque essere preventiva perché il MES può garantire gli aiuti «solo ai paesi i cui debiti siano giudicati sostenibili». Il rischio pratico è l’instaurarsi di un circolo vizioso per cui un Paese entra in tensione perché non può rispettare il Fiscal compact, ma, al tempo stesso, non può accedere agli aiuti perché per accedervi dovrebbe comunque rispettare i vincoli su deficit e debito. Appare chiaro, dunque, che – nonostante le formalità giuridiche – il MES manterrà un margine di discrezionalità piuttosto ampio con la novità – rispetto alla troika – che con l’abolizione dei memorandum non è più previsto un momento “negoziale” tra Stato in difficoltà e istituzioni creditizie, ma un meccanismo molto più burocratico e procedurale.

Si tratta di un nuovo approccio al problema del debito: fino a oggi la Germania e i suoi alleati avevano ritenuto di fare affidamento su regole (Maastricht, Fiscal compact, troika) che disciplinassero i Paesi per via normativa.

Fallito questo tentativo, ora si prova a passare a un nuovo modello che inizia a coinvolgere i meccanismi di mercato: non viene più messa in discussione l’opportunità di un eventuale bail out dello Stato in difficoltà (come invece fece Wolfgang Schaeuble nel 2015 con la Grecia), ma per attivarlo viene richiesto che il Paese abbia la fiducia, almeno potenziale, degli investitori privati.

La logica appare, dunque, molto più sottile: l’insostenibilità politica di una ristrutturazione del debito viene di fatto accettata (venendo dunque incontro alle richieste dei Paesi più fragili), ma l’eventuale Paese free rider si trova imbrigliato in un meccanismo (il MES appunto) che gli nega un sostegno in assenza di solide garanzie finanziarie. Volendo fare un paragone un po’ estemporaneo, ma non troppo, il MES è come un’assicurazione sugli incendi per la nostra casa. Solo che il premio mensile non lo paghiamo noi e, in caso di fiamme, l’assicuratore non pagherà a meno che l’inquilino non sia in grado di provare che tutti gli impianti erano certificati e a norma. Peccato però che la politica economica non sia deterministica come la giurisprudenza amministrativa e nemmeno come la fisica, dunque, il concetto di “impianto a norma”, per rimanere nella metafora, può variare molto al cambiare all’interlocutore.

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