Possibile che a fronte di 3,4 miliardi di euro stanziati nel PNRR per biblioteche, marciapiedi e canili municipali non si è trovato un euro per garantire la salute dei chemioterapici, degli immunodepressi, degli invalidi ex legge 104/1992?

In due  anni di pandemia e di stato di emergenza la vicenda riguardante le tutele sanitarie dei cosiddetti “lavoratori fragili” ha vissuto alti e bassi in quanto a provvedimenti assunti e in ordine ai tempi utili per renderli esecutivi. Si tratta di una categoria di lavoratori che, a motivo delle patologie certificate di cui sono portatori, necessitano in particolare di tutele per la sovraesposizione al contagio, sebbene in via generale abbiano comunque bisogno, sul piano della prevenzione e della profilassi, di particolari provvidenze normative. 

Sostanzialmente sono state due le forme di tutela assunte sul piano legislativo: il lavoro agile o Smart working – laddove possibile – e l’equiparazione della eventuale malattia al “ricovero ospedaliero” senza computo dell’assenza nel “periodo di comporto contrattuale”. Le due tipologie di tutela hanno marciato in parallelo, di rinnovo in rinnovo, estendendosi fino al 31 marzo 2022 p.v. In prossimità della scadenza di questo trimestre gennaio-marzo ci si attendeva dal Governo una proroga delle due fattispecie normative. Nella bozza del decreto legge governativo era rispettato il proseguimento dello Smart working fino al 30 giugno, mentre si confidava in un analogo rinnovo della equiparazione dello stato di malattia al ricovero ospedaliero. Inaspettatamente dal  testo del DL approvato dal Governo in data 24 marzo, n. 24, sono “sparite” entrambe le tutele. Siamo stati i primi ad accorgercene grazie al testo fattoci pervenire dall’esperto legislativo Francesco Alberto Comellini, nostro validissimo collaboratore .

A questo punto – sic stantibus rebus – la situazione è quella di cui al  citato DL 24/2022 e può essere riassunta nel modo seguente.

Il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24  (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022) non contiene alcun riferimento alle tutele sanitarie a favore dei cd “lavoratori fragili” , né nell’articolato , né negli allegati A e B. Ciò a differenza di quanto previsto dall’art 17 – comma 3/bis e 3/ter della legge 18/2/2022 n.° 11 (in applicazione con modifiche del DL 24/12/2021 n° 221). Il DL 24/2022 considera evidentemente cessate tali tutele con la decretazione della fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. Tuttavia è fondamentale osservare che la materia delle tutele dei lavoratori fragili non va più considerata con riguardo al termine dello stato di emergenza bensì facendo riferimento al Decreto Interministeriale 4/2/2022 che stabilisce quali patologie siano considerate meritevoli di tutela per la condizione di fragilità o ultrafragilità dei soggetti interessati.

Pertanto sarebbe non solo opportuno ma consequenziale e applicativo, rispetto al citato decreto interministeriale 4/2/2022 ripristinare le due tutele previgenti, originariamente previste dai commi 2 e 2/bis  – art. 26 del DL 17/3/2020 n° 18 , rinnovate con i sopra citati comma 3/bis e comma 3/ter dell’art. 17 – legge 18/02/2022 n° 11.

Estromettere dal Decreto Covid 2022 del 24/3/2022 le suddette tutele (smart working ed equiparazione della malattia a ricovero ospedaliero) sarebbe un grave vulnus in danno dei lavoratori fragili, specie in questa fase di accertata ripresa del contagio da Coronavirus. Significherebbe sovraesporre i lavoratori in situazione di fragilità accertata e riconosciuta tra le patologie di cui al DI 4/2/2022 a situazioni di potenziale pericolosità. Dunque, occorre un emendamento che corregga questa evidente, grave ingiustizia che ignora il contenuto esplicito del più volte citato DI 4/2/2022 e le malattie in esso pedissequamente elencate.

Insomma, il mancato rinnovo delle due tutele sopra descritte e fin qui assunte di proroga in proroga ha colto tutti di sorpresa. Il decreto interministeriale predisposto dal ministro Speranza ed emanato il 4 febbraio u.s. ha tra l’altro sancito lo status di fragilità di una serie di patologie nel decreto stesso elencate. Stupisce che non si sia tenuto conto di questo provvedimento che opportunamente definisce le condizioni di fragilità. Esse restano oltre la fine dello stato di emergenza e vanno tutelate. 

È davvero grave che l’esecutivo se ne sia dimenticato. A fronte di 3,4 miliardi di euro stanziati nel PNRR per biblioteche, marciapiedi e canili municipali non si è trovato un euro per garantire la salute dei chemioterapici, degli immunodepressi, degli invalidi ex legge 104/1992? Un paradosso inspiegabile che porta a chiederci cosa ne pensi il Ministro per le disabilità. Si tratta di una dimenticanza o di una scelta? Legittimo attendersi una spiegazione. Ancor più importante ricevere garanzie che a questo vulnus si porrà rimedio.