La questione dei lavoratori fragili si trascina tra indifferenza, pressapochismo, fake news. Un calvario che dura da due anni. Ora si è giunti alla conclusione…con la dimenticanza di rendere retroattive le tutele a decorrere dal 1 aprile u.s.

Il Parlamento ha approvato tutti gli emendamenti al DL 24/3/2022 n.°24, ivi compreso il ripristino delle tutele a favore dei lavoratori fragili rinnovellando i commi 2 e 2/bis dell’art. 26 del DL 17/3/2020 n.° 18. In questo senso si era anche pronunciato in sede di audizione della Commissione per la semplificazione lo stesso Ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta, recependo l’esplicita richiesta avanzata dall’On.le Massimiliano De Toma, poi condivisa e sostenuta da tutti i gruppi politici.

In sede di commento della bozza riassuntiva del Governo avevamo espresso apprezzamento per la sensibilità e la lungimiranza del Ministro Brunetta che non aveva esitato a smontare l’ipotesi di un “onere finanziario” di tale provvedimento di ripristino delle tutele, inizialmente stimato dalla Ragioneria dello Stato in 60 milioni di euro. 

Un errore di valutazione a cui il Ministro Brunetta ha posto rimedio di propria iniziativa, con coraggio.

Avevamo apprezzato che il provvedimento predisposto quindi a nome del Governo – recependo l’emendamento De Toma e i sostegni successivi – prevedesse l’estensione delle tutele di cui ai commi 2 e 2/bis citati (lavoro agile ove possibile ed equiparazione della eventuale malattia al ricovero ospedaliero,  per evitare di attingere al cd. “periodo di comporto contrattuale”) fino al 30 giugno p.v.

Infatti le preesistenti, analoghe tutele sopra citate erano scadute con il termine dello stato di emergenza, vale a dire il 31 marzo 2022. Per questo motivo avevamo sollecitato che il provvedimento di ripristino e proroga delle tutele avesse decorrenza retroattiva, vale a dire dal 1° aprile u.s., proprio per dare continuità alle equivalenti, previgenti statuizioni normative.

Così purtroppo al momento non è stato.

Infatti il provvedimento approvato entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sulla G.U. previa definitiva approvazione, il che potrebbe avvenire entro il 23 maggio p.v.  È di tutta evidenza che quella finora conseguita è una sorta di vittoria di Pirro, che rischia di tranciare di netto con una forte decurtazione rispetto ai termini temporali di vigenza la validità delle coperture garantite dalle tutele ora ripristinate.

Non era mai accaduto nei precedenti rinnovi di validità – pur se tardivi e lungamente, di volta in volta attesi,  dal popolo dei fragili in perenne stato ansiogeno sui provvedimenti da confermare e prorogare – che fosse stato eluso il principio di continuità della protezione legislativa: alcune volte la proroga era stata successiva alla precedente scadenza ma poi sempre con efficacia retroattiva, per una logica continuità.

Ci si chiede il perché di una tale scelta. Forse si tratta di una disattenzione o di una dimenticanza? 

Sarebbe forse, se mai, ancora più grave. Proprio nei giorni scorsi ad esempio – sentiti i sindacati –  il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha rinnovato per quattro mesi il contratto dei cd. “navigator” in scadenza il 30 aprile. Possibile che ci si sia dimenticati che le previgente tutele dei lavoratori fragili – essendo scadute il 31 marzo u.s. andavano prorogate dal giorno successivo?

Ora, quali sono le conseguenze di questo vulnus al quale ci si augura venga posto rimedio? Nel periodo dal 1° aprile  e fino a quando entrerà in vigore la legge di conversione del DL 24/2022 (e abbiamo notato che ciò potrebbe avvenire a maggio inoltrato…) un lavoratore fragile che avesse dovuto o dovesse nel frattempo ricorrere all’assenza per malattia sarebbe costretto a farlo nell’ambito del periodo di comporto o – se esaurito (ad un chemioterapico, ad un cardiopatico o ad un immunodepresso può capitare….) –ricorrendo a giorni di permesso o di ferie.

Vorremmo ricordare ai Signori componenti del Governo e ai parlamentari tutti che il D.M. 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, proprio al fine di render certo e stabilito con provvedimento normativo che facesse testo e riferimento, ad evitare dubbi interpretativi, aveva esplicitato l’elenco della patologie considerate caratterizzanti la condizione di fragilità. Una volta acclarata tale condizione ci si chiede come le tutele sanitarie conseguenti possano decorrere molto tempo dopo la scadenza dello stato di emergenza. In altri termini lo status di “fragilità” certificato dal Decreto Ministeriale è esso stesso motivo di tutela sanitaria: non è necessario avere il Covid ma fare tutto il possibile affinchè un soggetto fragile non ne sia facilmente contagiato.

Per questo motivo è logico e conseguenziale che non ci sia un periodo di sospensione delle tutele, come invece la mancata retroattività delle stesse al 1° aprile u.s. di fatto determina. Violando in tal senso una espressa previsione normativa che determina e certifica ex nunc (cioè dal 4/2/2022, data di emanazione del Decreto Speranza) uno stato di fragilità sopra il quale lo Stato deve aprire subito – senza differimenti di sorta-  il proprio ombrello protettivo, facendo decorrere il giorno successivo alla fine dell’emergenza le tutele ora rinnovate.

Inevitabilmente, necessariamente e normativamente con effetto retroattivo. Ci si chiede perché in ogni legge, decreto ecc. ci sia sempre qualcosa che rende imperfetto o carente tale atto: bisogna fare presto a porre rimedio per evitare sovraesposizioni per i fragili e contenziosi per le amministrazioni o gli enti di cui sono dipendenti.