Prevenzione della corruzione: il caso italiano fa scuola

L’Autorità nazionale anticorruzione va in Messico per far conoscere la propria esperienza e i risultati ottenuti

L’Autorità nazionale anticorruzione va in Messico per far conoscere la propria esperienza e i risultati ottenuti. Su invito dell’Ufficio antidroga e anticrimine delle Nazioni Unite (Unodc), ha preso il via una missione istituzionale che vede il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, impegnato in una serie di incontri ad alto livello con le autorità messicane. L’esperienza italiana in tema di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata è infatti ritenuta di particolare utilità sia dalle Autorità messicane che dall’Amministrazione statunitense, principale finanziatore di Unodc nel Paese attraverso la Merida Initiative (un’iniziativa congiunta per combattere la violenza criminale e il traffico di droga). Proprio questi sono stati i temi al centro del convegno dal titolo “La politica criminale e il fenomeno della corruzione”, che il 23 gennaio si è  svolto presso il Senato messicano.

Ieri si è poi tenuta una riunione con il ministro della Funzione pubblica, Irma Erendira Sandoval, per mettere l’accento sul modello italiano di prevenzione della corruzione e sulle buone prassi consolidate nel corso degli anni, riconosciute anche dall’Ocse: prevenzione alla corruzione negli appalti e controllo dell’esecuzione per la massima trasparenza della Pubblica amministrazione, evitando i conflitti d’interesse. Tutti temi che riscuotono grande interesse per il nuovo governo messicano presieduto da Andres Manuel Lopez Obrador, che ha ripetutamente definito il contrasto alla corruzione una delle priorità del suo mandato.

Il progressivo accumularsi di funzioni in capo all’Anac ha determinato la nascita di un soggetto in possesso di diverse funzioni d’intervento, in grado di raccordare interessi pubblici potenzialmente contrastanti. Se da un lato l’Anac è stata chiamata a svolgere un’azione di vigilanza e prevenzione degli illeciti, dall’altro deve colmare vuoti normativi o di intervento interpretativo. Se si considera, ad esempio, la funzione di regolazione nel settore dei contratti pubblici, il Codice non prende posizione sul delicato tema della “efficacia vincolante” degli atti dell’Anac, limitandosi a confermare “l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”: la legge, ha, in sostanza, lasciato all’Anac il compito di sviluppo e integrazione del precetto primario nelle parti che afferiscono ad un livello di puntualità e dettaglio non compatibile con la caratterizzazione propria degli atti legislativi.

Nel corso degli ultimi due anni, tra le novità più rilevanti occorre ricordare che in sede di conversione del d.l. 50/2017 è stato inserito un testo sostitutivo dell’abrogato art. 211, co. 2, del Codice (da parte del decreto correttivo), che attribuisce all’Autorità un potere impugnatorio assimilabile a quelli già riconosciuti ad altre amministrazioni. In applicazione di quanto stabilito dall’art. 211, co. 1-quater del Codice, l’Autorità ha ritenuto necessario disciplinare il nuovo potere a essa attribuito con un regolamento che è stato posto in consultazione. Secondo lo schema di regolamento, l’Autorità è legittimata ad agire direttamente in giudizio, senza previa interlocuzione con la stazione appaltante, per l’impugnazione di bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento a questa fattispecie, nello specifico, il regolamento, anche tenuto conto della elaborazione dei dati contenuti nella Banca dati nazionale dei Contratti pubblici, ha provveduto a definire cosa debba intendersi per “rilevante impatto”.

L’autorità ha il potere di agire in giudizio, previa emissione di un parere motivato contenente la diffida alla stazione appaltante a sanare le illegittimità riscontrate in autotutela, in presenza di gravi violazioni del Codice. L’elaborazione dei casi in cui è possibile riscontrare le gravi violazioni è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 120 del C.P.A., di quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 108 del Codice, della tutela di alcune competenze dell’Autorità ed, infine, dell’esperienza riportata dagli Uffici di Vigilanza dell’Autorità. Gli altri articoli del Regolamento dettano disposizioni comuni ai due poteri in materia di: atti impugnabili, acquisizione della notizia e trattazione delle segnalazioni, accesso agli atti e pubblicità e, infine, ai rapporti con altri procedimenti dell’Autorità.