Province in mezzo al guado: non più soppresse e non ancora riorganizzate.

Il paradosso è che i cittadini non sono più elettori: la definizione degli organi dello storico ente intermedio rimandano alle scelte dei consiglieri dei Comuni appartenenti all’area provinciale o metropolitana.  Il testo è preso dal nuovo numero 0 del periodico “Democraticicristiani – Per l’Azione” dell’Associazione Nazionale dei Democratici Cristiani (ANDC). In fondo all’articolo si può digitare il link per accedere alla pubblicazione in pdf.

Da anni il tentativo di ridurre un sistema complesso ad uno più semplice ha affascinato l’élite del nostro Paese, essendo forte l’ambizione, non sempre all’altezza della sfida, di ridisegnare l’articolazione istituzionale della Repubblica. In questo processo di revisione sono stati coinvolti tutti gli enti e i relativi sistemi di attribuzione a livello territoriale di funzioni, di poteri e soprattutto di risorse finanziarie.

A ricevere meno attenzioni – a dirla eufemisticamente – fu la Provincia per la quale, infine, il legislatore richiese addirittura la soppressione, individuando un percorso breve e avvalendosi, perciò, anche dell’uso della legge ordinaria e del decreto legge. Il cammino si rivelò ben presto accidentato perché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 220/2013 dichiarò l’illegittimità sia dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, sia degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, fissando le sue censure quasi esclusivamente sulla violazione dell’art. 77 Costituzione.

Il processo riformatore è stato ripreso successivamente con l’approvazione della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (legge «Delrio»), che, in conformità alla pronuncia della Corte, ha seguito il percorso della legislazione ordinaria. In essa, secondo una tecnica di formulazione non proprio inconsueta nella legislazione recente, si annunciava al comma 51 la «riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione», intendendo così conferire alla nuova norma un carattere dichiaratamente transitorio.

Ma la riforma si arrestò dopo la “bocciatura” determinata dagli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

E ora riemergono perplessità di ordine costituzionale, già in precedenza sollevate, nei confronti della riforma: perplessità che, pur esplicitate da alcuni giuristi e solo in parte dissipate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, erano state per così dire “congelate” in attesa dell’esito del referendum. Se fosse prevalso il sì, le Province sarebbero state abolite in via di principio, ma riproposte in altra forma, con un assai probabile aumento di numero, per effetto della riconosciuta potestà delle Regioni a ridisegnare il modello dell’ente intermedio. 

Ora le Province si trovano in mezzo al guado: non sono più gli enti rappresentativi – manca persino l’elezione diretta a suffragio popolare – dotati di chiara identità istituzionale, impegnati anche a definire indirizzi e obiettivi programmatici per un territorio di riferimento; ma non possono più essere solo aggregazioni funzionali dei Comuni, così come pensate dalla legge Delrio nell’ambito di quel complessivo «disegno di una Repubblica delle autonomie fondata su due livelli territoriali di diretta rappresentanza delle rispettive comunità, le Regioni e i Comuni» (v. Relazione illustrativa del disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi). 

La scelta della legge Delrio è stata quella di lasciare alle Province poche funzioni fondamentali: edilizia e rete scolastica, strade provinciali, alcune competenze sull’ambiente, controllo delle discriminazioni nel mondo del lavoro. Oltre alla possibilità di fornire assistenza tecnica ai Comuni, ad esempio come stazione appaltante. Del pari, alle “omologhe” Città metropolitane sono state assegnate le stesse competenze, con maggiori poteri di programmazione nell’ambito della mobilità, della pianificazione territoriale, della strutturazione dei servizi pubblici e nello sviluppo economico.

Tutte le altre funzioni delle vecchie Province dovevano essere riassegnate dalla Regione ai vari enti locali. Parliamo di materie come l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, la valorizzazione dei beni culturali, la protezione dell’ambiente e la formazione professionale.

Si è così aperto il percorso di riassegnazione, con forti differenze tra le Regioni. Il rischio sempre più evidente è quello di creare tanti sistemi diversi e privi di una visione generale. (Cosa che stiamo già verificando in materia di gestione e tutela della salute)

Ha ancora senso proseguire lungo tale percorso? Su materie così delicate intervenire è possibile e necessario, ma se si ha una visione di sistema perché altrimenti è come guidare a fari spenti nella notte. Cosa, in verità, molto pericolosa.

 

Per accedere al pdf della rivista