Un problema largamente avvertito: l’assegno di invalidità civile solo in caso di inattività lavorativa.

La realtà porta ad osservare la “crudezza” della norma.  È necessario ricordare, insomma, che se si percepisce l’assegno di invalidità non si può svolgere alcuna attività lavorativa: eppure si sa che ci sono invalidi che con la migliore volontà non possono alzarsi dalla sedia a rotelle.

Si riporta, innanzi tutto, il testo del comunicato comparso sul sito dell’INPS in data 15 ottobre 2021.

“Con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495 si forniscono chiarimenti in merito al requisito dell’inattività lavorativa per la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa è, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio.

Di conseguenza, l’assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario”.

Il messaggio è decisamente conciso e laconico ma altrettanto perentorio ed eloquente: la cd. “pensione di invalidità” spetta solo nel caso in cui il beneficiario non espleti alcuna attività lavorativa (remunerata, pare il caso di aggiungere). Vale infatti la pena di  precisare che la condizione di inattività lavorativa per accedere all’assegno e alle prestazioni di cui gli invalidi civili possono usufruire, è considerata obbligatoria in ogni caso, a prescindere da quale sia l’ammontare o la misura legata al proprio reddito. 

Il pronunciamento della Corte di Cassazione mette dunque una pietra tombale sui requisiti di inattività che integrano la fattispecie della condizione sanitaria di chi può ricevere l’assegno di invalidità, come  previsto dalla legge numero 118 del 30 marzo 1971, successivamente modificata nella legge numero 247 del 24 dicembre 2007. Si tratta di due requisiti paritetici e prodromici all’accesso del beneficio. La logica del chiarimento è decisamente ineccepibile: se si espleta un’attività lavorativa si perdono i requisiti all’assegno. 

Nell’ambito dei processi di semplificazione per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, peraltro, vengono contemporaneamente introdotte nuove procedure semplificate per consentire agli aventi diritto di essere sottoposti alla verifica dell’accertamento delle condizioni sanitarie necessarie al fine di ottenere l’assegno di invalidità civile (la prima delle quali è il riconoscimento dell’invalidità nella misura pari o superiore al 74%): l’istanza può essere inoltrata, infatti, esclusivamente per via telematica, avvalendosi dell’ausilio di associazioni ed istituti abilitati, quali sono i CAF, i patronati, i sindacati, le associazioni di categoria. il sistema informativo produrrà in maniera automatica una ricevuta con il protocollo assegnato alla domanda, che sarà quindi inviata anche alla Commissione dell’Azienda sanitaria territoriale (ATS) , per il necessario adempimento dell’accertamento medico collegiale. Al termine della visita di accertamento, poi, sarà redatto da parte della Commissione un verbale elettronico in cui sarà riportato l’esito della richiesta e il grado percentuale di invalidità eventualmente riconosciuta.

Fin qui il discorso è chiaro e – direi – anche altrettanto noto a chi percepisce la pensione di invalidità, restando nell’ambito tematico delle procedure e dei requisiti. Se entriamo invece nel merito del ‘quantum’ e consideriamo l’importo attuale dell’assegno di invalidità notiamo che esso ammonta ad oggi  a 287,09 euro mensili: una cifra che si commenta da sola, senza applicare diagrammi, algoritmi o logiche computazionali. Osservare che la giurisprudenza fino alla Cassazione (che ad onor del vero si occupa di aspetti formali e non di merito), gli istituti previdenziali, la burocrazia in generale, la sanità e gli uffici centrali e decentrati della P.A. si sono occupati con tanto zelo di mettere puntelli e paletti ad eventuali beneficiari dell’assegno, rende speculare il disinteresse della politica parlamentare e il silenzio delle OO.SS. rispetto all’ammontare dell’assegno.

Negli anni si sono fatte molte parole ma 287,09 euro per vivere, anzi sopravvivere sono una miseria francamente vergognosa per un Paese che vuole dirsi civile. Non ne aggiungiamo altre – di parole – ma ci immedesimiamo in coloro che devono campare con un vitalizio del genere. Molta preoccupazione per ricordare che se si percepisce l’assegno di invalidità non si può svolgere alcuna attività lavorativa: eppure si sa che ci sono invalidi che con la migliore volontà non possono alzarsi dalla sedia a rotelle. Nel frattempo il Governo proroga la copertura finanziaria per il reddito di cittadinanza che molti percepiscono rifiutando un lavoro: una misura prevalentemente assistenziale che ha già messo in luce abusi, truffe e clientelismi vari. Se le procedure per accertare la condizione di invalidità sono corrette – se quindi, non si può parlare di “falsi invalidi” (nelle statistiche purtroppo ci sono anche loro) – riconoscere un importo così miserevole significa escludere questa categoria di persone sfortunate dalla vita civile, relegando gli invalidi ad una situazione di sussistenza che francamente mette i brividi.