Vuoi cambiare il nome della tua città? Puoi solo con il referendum

Lo ha affermato la Corte costituzionale con sentenza n. 123/2019, depositata il 23 maggio 2019

Per la differenziazione del nome al Comune serve sempre il referendum, anche qualora la modifica dovesse essere minimale con l’aggiunta o la deprivazione di una parte del sostantivo d’origine. La consultazione preventiva dei cittadini è imprescindibile. Ad affermarlo è la Corte costituzionale con sentenza n. 123/2019, depositata il 23 maggio 2019, che boccia una legge regionale della Sicilia (n.1/2018) poichè in contrasto con l’ art.133 della Costituzione e con lo stesso statuto regionale.

Nel caso di specie, la norma impugnata dalla presidenza del consiglio consentiva ai Comuni sui cui territori insistono insediamenti o bacini termali, la possibilità di aggiungere la parola “terme” alla denominazione d’origine, con la deliberazione preliminare del Consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi degli stessi consiglieri. A tale riguardo, entro due mesi dalla pubblicazione della delibera nell’albo pretorio, i cittadini avrebbero potuto esprimere il proprio dissenso presentando una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori. La mancata presentazione della petizione avrebbe reso definitivo il cambio di nome risparmiando così tempo e denaro in luogo dell’obbligatorietà del ricorso alla formula referendaria.

Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, attribuire alla mancata presentazione della petizione l’effetto implicito di adesione alla modifica del nome è inammissibile in quanto “ad una semplice inerzia non può essere riconosciuto alcun valore giuridico, meno che mai quello di adesione alla modifica, all’esito di una assai singolare tacita consultazione”. La Corte mette poi in rilievo la singolarità dell’attribuzione di un effetto di “veto” alla presentazione di una petizione, sottoscritta da almeno un quinto di elettori dissenzienti rispetto alla deliberazione adottata dal Consiglio comunale. Una scelta questa che assegnerebbe “un incongruo potere di blocco a una minoranza, pur a fronte dell’asserito significato adesivo alla proposta di modifica, assegnato al comportamento di coloro (la maggioranza) che tale petizione non abbiano sottoscritto”.